Precauzione antiusura

Da lunedì 12 aprile fino a quando le società non correggeranno le pratiche e condizioni, tornando all’interno della normativa vigente, American Express, Diners e Fiditalia-Eureka non potranno emettere nuove carte, tantomeno quelle revolving.
Già sono conosciuti i pericoli di queste carte come la poca trasparenza, esose condizioni tra tassi e more, ma la cosa più importante da ricordare è il tasso di interesse che supera ampiamente il tasso d’usura.
Se il limite da non superare è 25,23%, queste carte arrivano anche a superare la sogli del 54%!
Il Codacons ha già annunciato la sua class action, ora c’è anche lo stop della Banca d’Italia.
Ricordiamo sempre molta cautela nella decisione di questo genere di carte, arrivare ad alti tassi di interesse è molto semplice.

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IVA sui rifiuti: il governo cancella il diritto degli utenti a recuperare le somme ingiustamente pagate

Il Governo tenta nuovamente di cancellare i diritti degli utenti e dei consumatori attraverso decreti retroattivi. L’ennesimo provvedimento ‘interpretativo’ è inserito quale emendamento nel c.d. ‘decreto incentivi’: con esso si stabilisce per legge che qualora l’ente gestore del servizio di smaltimento rifiuti abbia fatturato, sbagliando, direttamente all’utente un importo maggiorato di IVA, comunque l’utente non potrà agire per recuperare l’indebito, perché l’IVA deve essere considerata una quota della Tariffa di Igiene Ambientale o della Tariffa Integrata Ambientale!
Si tratta dell’ennesimo colpo di spugna a danno degli utenti per preservare le casse dei Comuni e delle società gestrici del servizio – afferma il Codacons, prima associazione che ha avviato in Italia i ricorsi per la restituzione dell’Iva pagata sulla tassa rifiuti – Già con il canone di depurazione il Governo, nel silenzio più assoluto, aveva cancellato il diritto degli utenti a chiedere indietro la quota pagata negli ultimi dieci anni nel caso in cui il depuratore non esistesse o non fosse in funzione. La Cassazione, in quel caso, avevano affermato che, essendo il canone di depurazione un corrispettivo di un servizio, era illegale richiederne il pagamento in assenza del servizio: il Governo disse che il principio era giusto, che era giusto restituire le somme, ma non nel caso in cui esistesse un progetto esecutivo per la costruzione del depuratore!
Insomma – siccome quasi tutti i Comuni hanno un progetto, ma non rendono il servizio perché di fatto il depuratore non esiste – quasi nessuno potrebbe più agire, anche se paga un servizio che non ottiene!
“Non lasceremo al Governo e al deputato del Pdl e assessore al Bilancio di Roma, Maurizio Leo, la possibilità di cancellare i diritti degli utenti a colpi di decreto – afferma Carlo Rienzi, presidente Codacons – ma proseguiremo ad assistere i cittadini nelle cause per il recupero dell’IVA, sollevando la questione di costituzionalità del decreto del 22 aprile, che di fatto elude il giudicato della Consulta”.

Monitoraggio consumi energia elettrica

Autore foto http://www.flickr.com/photos/cl0d/

Per tutti i soci Codacons Valle d’Aosta

La Codacons Valle d’Aosta per tutti i propri associati che riscontrano problemi relativi i consumi di Energia Elettrica e non hanno ottenuto da parte del venditore ( Vallenergie – CVA – Enel – Eni – ecc.) esaurienti risposte possono chiedere l’intervento di un tecnico Codacons per la verifica dei consumi: Diagnosi Energetica e Monitoraggio dei Consumi, al fine di evidenziare differenze tra l’energia consumata ed energia fatturata.
Per la verifica è necessario prenotare la richiesta direttamente al centralino dell’associazione 0165238126. L’intervento è a costo etico può variare in base alla complessità e al percorso.
Minimo € 15,00 e un massimo di € 50,00. E’ possibile chiedere un preventivo prima dell’intervento.

Per informazioni rivolgersi direttamente allo sportello oppure telefonare allo 0165238126.

Proposta: patente a 16 anni per guidare le Minicar

Ultimamente sono finiti sotto i riflettori gli incidenti che hanno visto coinvolte le minicar, se non altro a causa della loro alta mortalità.

Il Codacons quindi lancia una proposta: rendere obbligatoria la patente a 16 anni come negli USA rivoluzionando così il settore dei trasporti e con la speranza di poter garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Quello che spesso si dimentica è che “le minicar sono automobili a tutti gli effetti e i giovali li guidano pur non avendo le indispensabili conoscenze teoriche e pratiche derivanti dall’esame di guida per il rilascio della normale patente. Ciò si riflette negativamente sul fronte della sicurezza stradale, come testimoniano i dati diffusi in questi giorni e gli ultimi incidenti” spiega l’avv. Carlo Rienzi, presidente del Codacons.
“Senza contare – prosegue Rienzi – che gli automobilisti cui viene ritirata la patente per gravi violazioni al Codice della Strada, possono tornare di nuovo alla guida utilizzando l’escamotage delle minicar, essendo obbligatorio solo il patentino’.

VULCANO ISLANDA: La poca trasparenza di tour operator e compagnie aeree

Una cosa è sicura. A rimetterci in questa situazione sono stati in primo luogo i consumatori. Se i danni maggiori, determinati dalla cancellazione dei voli, non sono colpa di nessuno, è anche certo che molti danni aggiuntivi avrebbero potuto essere tranquillamente evitati se i passeggeri non fossero stati inutilmente sballottati da un posto all’altro, illusi sulla possibilità di partire, ma, cosa ancora più grave, se non fossero stati privati del diritto all’assistenza e all’informazione. Di questo sono responsabili in primo luogo i tour operator e le compagnie aeree perché, anche tenendo conto di tutte le giustificazioni del caso e della situazione di reale emergenza che anche loro hanno dovuto fronteggiare, non si può dire che abbiano brillato per chiarezza ed indicazioni. Certo non potevano dire quando i voli sarebbero ripresi, visto che non dipendeva da loro, ma dovevano almeno rispettare l’obbligo di legge di informare i passeggeri sui loro diritti e su quanto previsto dalla Carta dei diritti del Passeggero, cosa, purtroppo, avvenuta di rado.

Il Codacons ricorda brevemente alcune accortezze, distinguendo tra chi ha un biglietto aereo e chi ha acquistato un pacchetto turistico con viaggio aereo incluso.
1) Biglietto aereo.
Il consumatore aveva diritto sicuramente all’assistenza gratuita (2 telefonate, o fax o email, e, in relazione al tempo d’attesa, a pasti e bevande o al pernottamento, ossia adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione) e ha diritto al rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Il rimborso, deve essere pagato in contanti, salvo sia il passeggero a preferire buoni viaggio e/o altri servizi. Al posto del rimborso il passeggero può scegliere la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente.
Potrebbe avere diritto anche alla compensazione pecuniaria (250 euro per tratte fino a 1.500 Km, 400 euro tra i 1.500 ed i 3.500 Km o, per le tratte intracomunitarie, oltre 3.500 Km e 600 euro oltre i 3.500 Km al di fuori dell’UE) o, a seconda dei casi, ad un risarcimento, solo nel caso il consumatore abbia subito danni aggiuntivi che si sarebbero potuti evitare se le compagnie avessero adottato tutte le misure del caso. Non basta, quindi, per avere qualcosa in più del semplice rimborso del biglietto, che il volo sia stato cancellato, dato che si tratta di circostanze eccezionali, ma occorre che ci siano colpe aggiuntive della compagnia.
2) Pacchetto turistico.
A) Per chi deve ancora partire. Il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto versato, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo. Se invece sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione. Non ha diritto, invece, ad un risarcimento del danno, essendo un caso di forza maggiore.
B) Per chi era già in vacanza. In caso di rientro anticipato il tour operator deve restituire la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali. L’organizzatore, nei limiti del possibile, deve mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Se non lo fa, il consumatore ha diritto di cercare autonomamente soluzioni alternative per rientrare dalle vacanze e può farsi rimborsare dal tour operator le spese del rientro, salvo siano soluzioni eccessivamente onerose.