IVA APPLICATA SU TARIFFA RIFIUTI NON DOVUTA.
OCCORRE VERIFICARE SE IL PROPRIO COMUNE HA APPLICATO LA TARIFFA.
IN CASO AFFERMATIVO OCCORRE RIVOLGERSI AL CODACONS IN ORARIO DI SPORTELLO CON LA COPIA DI TUTTI I PAGAMENTI FINORA EFFETTUATI.
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La Cassazione, con sentenza 3756 depositata l’8 marzo 2012 ha chiuso per sempre la questione relativa all’applicazione dell’IVA sulla Tariffa rifiuti sentenziando che la TIA1, così come la TIA2 o la TARSU, è un tributo e non una entrata patrimoniale, come sostenuto erroneamente dall’Agenzia delle Entrate e, come tale, non assoggettabile all’IVA.
Tutti i contribuenti, a partire dalle ore 10 di lunedì 12 marzo fino alle le ore 10 del 30 marzo potranno richiedere il modulo IRT per il rimborso dell’IVA pagata sulla Tariffa rifiuti inoltrando la domanda una specifica domanda di rimborso.
L’istanza di rimborso (IRT) del 10% dell”IVA pagata sulla Tariffa rifiuti, mira a tutelare ed assistere i contribuenti che hanno pagato più del dovuto.
Per le famiglie il rimborso è medio è stimato in circa circa 400 euro.
Il rimborso come sancito dalla Corte Cassazione dovrà essere erogato, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso, in un’unica soluzione.