Il danno da prodotto difettoso riguarda tutte quelle situazioni in cui un consumatore subisce un danno — fisico, psicologico o economico — a causa di un prodotto che presenta un difetto. Questo tipo di danno è particolarmente rilevante per la tutela della sicurezza dei consumatori, ed è regolato da precise normative europee.
Un prodotto si considera difettoso quando non è sicuro come ci si aspetterebbe da un bene simile, tenendo conto della sua progettazione, fabbricazione, uso previsto e delle istruzioni fornite. I difetti possono derivare da un errore nel progetto stesso (quindi presente in tutte le unità prodotte), da un problema nella produzione, da un malfunzionamento, oppure dalla mancanza di adeguate istruzioni o avvertenze.
Dal punto di vista giuridico, la responsabilità del produttore si fonda sulla cosiddetta responsabilità oggettiva: non è necessario dimostrare che il produttore abbia agito con colpa o negligenza. È sufficiente che esistano tre elementi:
1. Il prodotto era difettoso.
2. Il difetto ha causato un danno.
3. Il danno è stato subito da un consumatore.
I danni rimborsabili possono essere di vario tipo:
Fisici, come lesioni o ustioni.
Patrimoniali, ad esempio danni a beni causati dal prodotto difettoso.
Morali, cioè il disagio o la sofferenza psicologica derivante dall’evento.
La responsabilità non ricade solo sul produttore, ma in alcuni casi anche sul venditore, sul distributore o sul produttore di singole componenti, se hanno avuto un ruolo nella diffusione del prodotto difettoso.
In caso di danno, è fondamentale:
Non buttare il prodotto, ma conservarlo come prova.
Documentare tutto: foto, referti medici, scontrini, ecc.
Contattare un avvocato esperto in responsabilità civile.
Iniziare con una richiesta di risarcimento al produttore, che può portare a una soluzione amichevole o, se necessario, procedere per via giudiziaria.
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