IL CODACONS: SBAGLIATE LE AFFERMAZIONI DI CHI NON RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI ITALIANI AD ANNULLARE IL VIAGGIO IN EGITTO PER MOTIVI DI PAURA
Ancora una volta alcune associazioni attaccano chi, come il Codacons, tenta di difendere i consumatori italiani sul fronte dei viaggi in aree a rischio socio-politico.
Il Codacons infatti, in riferimento alla situazione attuale dell’Egitto, ha ricordato nei giorni scorsi come la “paura” sia un elemento valido per chiedere l’annullamento del viaggio. Alcune associazioni, tuttavia, hanno diramato note con le quali, di fatto, ritengono che chi, terrorizzato dal recarsi in Egitto per il timore di attentati o di ripercussioni sul piano della sicurezza e della salute, non abbia diritto ad alcun rimborso dei soldi spesi. Non sorprende tuttavia che certe affermazioni arrivino da chi ha stretto accordi con l’Astoi, l’associazione dei tour operator ( accordi reperibili qui http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20100616145110&t=acco)
Il Codacons ricorda oggi che la Corte di Cassazione nel 2007 ha affermato che la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) connota la causa concreta del contratto. Ne deriva quindi che eventi sopravvenuti alla stipula del contratto incidendo negativamente sulla sicurezza del soggiorno e, quindi, sulla “finalità turistica” del viaggio, comportano l’estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso.
Scrive infatti la Cassazione (Sez. III, sentenza 24.07.2007 n° 16315) che la finalità turistica è “causa concreta che, da un canto, vale a qualificare il contratto, determinando l’essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare. Da altro canto, assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità di vacanza”, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po’ dal coniuge o dalla ci cerchia degli amici o dall’ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo “scopo di piacere” in cui si sostanzia la “finalità turistica”), essa implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore”.
Chiunque abbia acquistato una vacanza in Egitto e, a seguito delle tensioni scoppiate nel paese, ritiene venga meno la finalità turistica del proprio viaggio, può chiedere l’annullamento del pacchetto senza penali. Il Codacons invita pertanto tutti i cittadini italiani intenzionati a disdire la vacanza precedentemente acquistata a rivolgersi all’associazione per ottenere informazioni e consigli pratici su come far valere i propri diritti.