L’intervento si propone di sostenere le famiglie residenti in Valle d’Aosta nella gestione di momenti finanziariamente critici, causati da eventi imprevisti o straordinari della vita (quali la perdita del lavoro, malattie, lutti, nascite ) e/o da spese inattese ma a cui è necessario far fronte per la salute, per l’abitazione principale, per l’autovettura . Da quest’anno, oltre alla restituzione dell’importo in denaro o con prestazione di specifica attività lavorativa, è previsto anche il rimborso attraverso la cura e l’assistenza di familiari non autosufficienti.
Per presentare domanda di accesso agli interventi di credito sociale, ci si deve rivolgere agli Sportelli sociali presenti sul territorio o agli uffici della Finaosta (tel. 0165 269211), che orienteranno i cittadini verso gli operatori territoriali iscritti all’elenco regionale, con lo scopo di accompagnare e facilitare la presentazione delle istanze.
Autore: c.b.
In onda la soap “continuavano a chiamarlo trenivda”
CONSUMI: DAL 2007 AD OGGI DRAMMATICO CALO PARI A 80 MILIARDI DI EURO
RICETTA MEDICA ROSSA IN FORMATO DIGITALE IN VALLE D’AOSTA.
In riferimento all’introduzione della ricetta elettronica, il Codacons vda ha chiesto a tutti i soggetti coinvolti maggiori informazioni e soprattutto una date certa di avvio del progetto defintivo. In altre regioni (Veneto e Friuli) dopo una sperimentazione di sei mesi da settembre 2014 ha preso avvio il progetto “ricetta rossa digitale”.
A regime l’utente-cittadino si rivolgerà con la tessera sanitaria in farmacia per ritirare le medicine prescritte dal proprio medico curante. Con l’avvio del progetto “fascicolo sanitario digitale” anche il semplice promemoria cartaceo non servirà più, tutti i dati confluiranno nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
A regime con questo progetto si avranno risparmi e controlli più efficaci e precisi sulla spesa sanitaria.
I vantaggi per il cittadino: potrà rivolgersi direttamente in farmacia con la propria tessera sanitaria per ritirare farmaci ricorrenti , senza più rivolgersi di persona al medico per dover ritirare una ricetta cartacea. I medici curanti dovrebbero favorire soprattutto per i farmaci ricorrenti la possibilità di richiesta per telefono o via mail per evitare file e tempi di attesa lunghi.
E’ urgente, quindi , individuare una cabina di regia e prevedere un percorso di informazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti per arrivare a dematerializzare in modo completo la “vecchia” ricetta rossa.
Cambiate le regole per gli acquisti su internet, ora si ha tempo 14 giorni per il recesso.
A partire dal 13 giugno sono entrate in vigore le modifiche al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) introdotte dal D. Lgs. 21/2014 in recepimento della Direttiva 2011/83/UE. Le modifiche riguarderanno sostanzialmente i diritti dei consumatori e avranno impatto tra l’altro sui contratti conclusi via internet nell’ambito di attività di vendita on-line di prodotti e/o servizi. Da ciò deriverà la necessità di adeguamento dei siti web che svolgono attività di e-commerce, per evitare di incorrere in sanzioni.
Le modifiche più rilevanti riguardano senza dubbio il diritto di recesso garantito al consumatore, che viene ampliato: il consumatore avrà 14 giorni per recedere dal contratto (attraverso una qualsiasi dichiarazione ovvero la compilazione del modulo standard previsto dal Codice del Consumo), e altri 14 per restituire la merce e ottenere il rimborso. Parallelamente, il venditore dovrà restituire il pagamento – incluse le eventuali spese di consegna “standard” – entro 14 giorni da quando ha avuto notizia della volontà del compratore di recedere dal contratto, fermo il diritto di trattenere il rimborso fino a quando avrà ricevuto i beni ovvero prova documentale della loro spedizione da parte dell’acquirente. Il compratore dovrà quindi farsi carico delle sole spese di restituzione dei beni, e nemmeno di queste qualora il venditore abbia omesso di avvertirlo che tali spese sono a suo carico.
Se il venditore non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine dei 14 giorni iniziali; tuttavia, il venditore può in qualche modo “rimediare”, fornendo al consumatore le informazioni sul recesso entro tali dodici mesi: in tal caso, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Le nuove norme prevedono poi maggiori obblighi informativi a carico del venditore. In primo luogo, il venditore deve garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare; di conseguenza, se l’inoltro dell’ordine implica di cliccare su un pulsante, questo dovrà riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente. Se il venditore non osserva tale obbligo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. In secondo luogo, il venditore dovrà indicare, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. Infine, il venditore dovrà fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.
Tra le norme più rilevanti va ricordata anche quella sul passaggio del rischio: il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni, a meno che il vettore sia stato scelto dal compratore.