CREDITO AL CONSUMO

Ricevuto dall’Italia il 29 Luglio scorso la Direttiva europea sul Credito al Consumo

1. Annullamento del contratto di credito con la Finanziaria nel caso che il venditore sia inadempiente, con eventuale rimborso delle rate pagate.
2. Informazioni più chiare, obblighi di trasparenza per gli operatori finanziari con il diritto di ripensamento per l’utente “senza dare alcuna motivazione”. Avrà 14 giorni di tempo per sciogliere il patto sottoscritto col creditore.
3. Il diritto di ripensamento ha validità sia che il contratto di credito sia stato stipulato all’interno o all’esterno dei locali commerciali o a distanza, il tempo per esercitare il diritto è di 14 giorni senza pagare penali né fornire giustificazioni.
4. Il periodo decorre dall’atto della sottoscrizione, oppure quando il consumatore riceve a casa il contratto.
5. Per recedere è necessario inviare una lettera raccomandata r.r. specificando il diritto di recesso ai sensi della Direttiva comunitaria 48/2008 e dell’art. 125 ter del Testo Unico Bancario indicando il giorno di stipula e il numero del contratto.
6. Penalità. Il ripensamento non prevede penalità per il sottoscrittore, salvo gli interessi dovuti sul capitale dalla data del prelievo del credito fino alla data del ripensamento.

Procedure

A. Se l’inadempienza del venditore è palese – vedi Viaggi del Ventaglio ecc. – a seguito delle nuove regole, il consumatore deve: mettere in mora il venditore con una raccomandata r.r. chiedendo entro 15 giorni l’adempimento del contratto, in mancata risposta il contratto si intende annullato.
B. Successivamente chiedere alla società finanziaria (nel caso di finanziamento del bene e/o viaggio) di cessare la richiesta delle rate chiedendone il rimborso delle rate pagate.
C. Il finanziatore, qualora ipotizzi che l’inadempienza del venditore abbia scarsa importanza può opporsi alle richieste dell’acquirente, in questo caso

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