Alfine di chiarire, per coloro che si recano al mare e intendono fruire delle spiagge libere e del diritto di passaggio attraverso gli stabilimenti balneari citiamo quanto prescrive la legge :
l’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“; la legge n. 296 del 2006 stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“. Per battigia si intende la striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi.
Nel caso di addetti allo stabilimento balneare che vietano il passaggio, chiedere l’intervento dei vigili chiedendo di intervenire direttamente sul posto, i quali possono redigere un verbale nei confronti del responsabile dello stabilimento.
Diverso è il discorso per ombrelloni o sdraio. La legge garantisce l’accesso ed il transito gratuito per il raggiungimento della battigia, ma è meno chiara su quello che accade se mi fermo sulla battigia o a pochi metri di distanza. Si garantisce un generico diritto alla fruizione della battigia non solo ai fini della balneazione (si dice “anche”), ma non chiarisce esattamente cosa si intenda per fruizione, se passeggiare, fermarsi o giocare a palla.
Resta il fatto che anche il bagnante, come i titolari degli stabilimenti, devono fare in modo di non impedire agli altri bagnanti l’accesso al mare ed il transito per il raggiungimento della battigia.
Certo è l’accesso al mare è libero e per fare un bagno non deve pagare nulla.
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