Roaming: la Commissione Europea taglierà i costi per chiamate e Internet

(fonte http://codacons.emiliaromagna.it/) Sono fiduciosa che entro Natale 2015 i costi del roaming saranno aboliti per sempre”. Così Neelie Kroes, ex commissario europeo all’agenda digitale, si esprimeva a metà dell’anno scorso, prima che iniziasse la presidenza di turno italiana, rispetto al tema spinoso dei costi per l’accesso su rete internazionale dei servizi mobili, voce e internet.

La reggenza italiana, in effetti, propose il rinvio dell’abolizione dei costi per andare incontro alle lobby-telco, offrendo loro un periodo di transizione più lungo e una sorta di franchigia al di sotto di un certo volume di traffico stabilito delle Authority nazionali.

Le nuove regole

Il nuovo pacchetto regolamentare prevede l’abolizione dei costi di roaming entro il 2018, ma passando per una fase intermedia di applicazione di quella franchigia anzidetta. Si propone, infatti, anche la revisione dei prezzi all’ingrosso, prima tagliando i costi subiti dagli operatori e più tardi anche il prezzi al dettaglio.

Net neutrality

La partita su questo tema sembra ancora del tutto aperta, continuando sulla scia della bozza elaborata dal Governo italiano.

Le principali associazioni europee di settore – da Cable Europe a ETNO, dalla GSMA a Make the Network – chiedono ai politici europei di “favorire un approccio lungimirante, riconoscendo che l’evoluzione di Internet è un processo continuo”.

Il proposito della riforma è che i fornitori di servizi Internet debbano trattare tutto il traffico allo stesso modo, tranne casi particolari, purché non ne risenta il servizio offerto ai consumatori.

L’industria europea sottolinea però molto chiaramente nella sua lettera che “non è tecnologicamente efficace né vantaggioso per i consumatori se il traffico è trattato tutto allo stesso modo. Né è mai stato così”.

Alla nuova Commissione, infine, le associazioni chiedono di lavorare assieme per identificare e rimuovere le attuali barriere regolamentari agli investimenti e alla creazione di capacità di banda: “sarebbe paradossale – concludono – creare nuove barriere attraverso regole mal congegnate”, quando l’obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di “contribuire alla realizzazione di un fiorente ecosistema digitale europeo”.

 

I consumatori ne beneficeranno davvero?

La BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), cioè l’organizzazione che raggruppa le authority regolatrici del settore TLC di ogni Stato europeo, lo scorso dicembre ha pubblicato un rapporto consultivo sull’abolizione dei costi di roaming.

Il parere espresso nel rapporto non è vincolante per le istituzioni comunitarie, ma avrà un peso considerevole nelle valutazioni politiche.

La BEREC non considera come la scelta migliore quella di creare un unico mercato per le telecomunicazioni mobili e ciò a causa delle:

– differenti abitudini fra Stati membri: i Paesi i cui cittadini si trovano più spesso all’estero subirebbero aggravi di costi maggiori;
– differenti mercati: lo sviluppo del singolo mercato segue logiche nazionali.

Anche in quel documento si invitava  a preoccuparsi non solo del prezzo al dettaglio, ma andare ad influire anche sui costi all’ingrosso dal momento che abbassando il prezzo di vendita la domanda crescerebbe rapidamente portando a costi considerevoli per i fornitori.

Il compromesso proposto potrebbe essere la definizione di una tariffa standard giornaliera o settimanale, con limiti prefissati e realistici in modo da non temere costi inaspettati da parte dell’utente finale.

La questione dunque rimane aperta ma se non altro è chiaro l’intento di studiare un meccanismo di maggior beneficio per i consumatori e la più ampia porzione di utenti dei servizi.

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Partono i saldi, ma attenti alle fregature.

Come ogni sessione di saldi non possiamo che ricordare le 10 regole d’oro per  fare buoni acquisti e non cadere in qualche trabocchetto.  Vi invitiamo inoltre a segnalare eventuale abusi od anomalie.

1   Conservate sempre lo scontrino: non e’ vero che i capi in svendita non si possono cambiare. Il negoziante e’ obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se il cambio non e’ possibile, ad es. perche’ il prodotto e’ finito, avete diritto alla restituzione dei soldi (non ad un buono).  Avete due mesi di tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il difetto.

2   Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce “Saldo” deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. State alla larga da quei negozi che avevano gli scaffali semivuoti poco prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei piu’ svariati articoli. E’ improbabile, per non dire impossibile, che a fine stagione il negozio sia provvisto, per ogni tipo di prodotto, di tutte le taglie e colori.

3.  Girate. Nei giorni che precedono i saldi andate nei negozi a cercare quello che vi interessa, segnandovi il prezzo; potrete cosi’ verificare l’effettivita’ dello sconto praticato ed andrete a colpo sicuro, evitando inutili code. Non fermatevi mai al primo negozio che propone sconti ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi. Eviterete di mangiarvi le mani. A volte basta qualche giro in piu’ per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi.

4    Consigli per gli acquisti. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa colmi di cose, magari anche a buon prezzo, ma delle quali non avevate alcun bisogno e che non userete mai. Valutate la bonta’ dell’articolo guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (le fibre naturali ad esempio costano di piu’ delle sintetiche). Pagare un prezzo alto non significa comprare un prodotto di qualita’. Diffidate dei marchi molto simili a quelli noti.

5. Diffidate degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi (si gonfia il prezzo vecchio cosi’ da aumentare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all’acquisto).  Un commerciante, salvo nell’Alta moda, non puo’ avere, infatti, ricarichi cosi’ alti e dovrebbe vendere sottocosto.

6   Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete gia’ il prezzo o la qualita’ in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell’acquisto.

7  Negozi e vetrine. Non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile. Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”.  Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.

8    Prova dei capi: non c’e’ l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalita’ del negoziante. Il consiglio e’ di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati.

9    Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante e’ obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.

10     Fregature. Se pensate di avere preso una fregatura rivolgetevi al Codacons, oppure chiamate i vigili urbani.

 

 

Cambiate le regole per gli acquisti su internet, ora si ha tempo 14 giorni per il recesso.

A partire dal  13 giugno sono entrate in vigore le modifiche al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) introdotte dal D. Lgs. 21/2014 in recepimento della Direttiva 2011/83/UE. Le modifiche riguarderanno sostanzialmente i diritti dei consumatori e avranno impatto tra l’altro sui contratti conclusi via internet nell’ambito di attività di vendita on-line di prodotti e/o servizi. Da ciò deriverà la necessità di adeguamento dei siti web che svolgono attività di e-commerce, per evitare di incorrere in sanzioni.
Le modifiche più rilevanti riguardano senza dubbio il diritto di recesso garantito al consumatore, che viene ampliato: il consumatore avrà 14 giorni per recedere dal contratto (attraverso una qualsiasi dichiarazione ovvero la compilazione del modulo standard previsto dal Codice del Consumo), e altri 14 per restituire la merce e ottenere il rimborso. Parallelamente, il venditore dovrà restituire il pagamento – incluse le eventuali spese di consegna “standard” – entro 14 giorni da quando ha avuto notizia della volontà del compratore di recedere dal contratto, fermo il diritto di trattenere il rimborso fino a quando avrà ricevuto i beni ovvero prova documentale della loro spedizione da parte dell’acquirente. Il compratore dovrà quindi farsi carico delle sole spese di restituzione dei beni, e nemmeno di queste qualora il venditore abbia omesso di avvertirlo che tali spese sono a suo carico.
Se il venditore non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine dei 14 giorni iniziali; tuttavia, il venditore può in qualche modo “rimediare”, fornendo al consumatore le informazioni sul recesso entro tali dodici mesi: in tal caso, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Le nuove norme prevedono poi maggiori obblighi informativi a carico del venditore. In primo luogo, il venditore deve garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare; di conseguenza, se l’inoltro dell’ordine implica di cliccare su un pulsante, questo dovrà riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente. Se il venditore non osserva tale obbligo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. In secondo luogo, il venditore dovrà indicare, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. Infine, il venditore dovrà fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.
Tra le norme più rilevanti va ricordata anche quella sul passaggio del rischio: il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni, a meno che il vettore sia stato scelto dal compratore.

OsservaPrezzi Carburanti, CTCU: con la comparazione notevole risparmio

Un recente confronto eseguito dal Centro Tutela Consumatori Utenti ha dimostrato che confrontando la media dei 10 prezzi di carburanti più economici con quella dei 10 più cari, emerge una differenza di almeno 10 punti percentuali. Ad esempio, utilizzando la nuova app di comparazione dei prezzi messa a punto dal ministero dello Sviluppo Economico, per un pieno di 45 litri (benzina self service) sul tragitto Bolzano-Rovereto la differenza di prezzo dal distributore più caro a quello più economico arriva a quasi 12 euro.

I prezzi di questa banca dati con obbligo di comunicazione da parte di tutti i gestori dei distributori, non vengono purtroppo aggiornati giorno per giorno, seppure i gestori dei distributori sono obbligati ad inserire immediatamente ogni eventuale aumento di prezzo praticato. I consumatori possono dunque estrapolare i prezzi più convenienti dei carburanti offerti, indifferentemente dal luogo in cui si trovano le stazioni di rifornimento (autostrada, strada a scorrimento veloce, altro tipo di strada). Viene indicato sempre il prezzo più conveniente, ovvero quello “self service”, se questo viene offerto per tutto il giorno. Spetta poi ai consumatori prestare la dovuta attenzione e scegliere la pompa “giusta”.

Nel caso in cui alla pompa (ovviamente a quella più economica del singolo distributore) risulti un prezzo maggiore rispetto a quello pubblicato sul database del MISE, sono previste, a carico del gestore, dellesanzioni amministrative. L’Autorità competente per la segnalazione e l’irrogazione delle sanzioni è il Comune (rispettivamente la Polizia Comunale), nel cui territorio ha sede la stazione di servizio.