Cambiate le regole per gli acquisti su internet, ora si ha tempo 14 giorni per il recesso.

A partire dal  13 giugno sono entrate in vigore le modifiche al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) introdotte dal D. Lgs. 21/2014 in recepimento della Direttiva 2011/83/UE. Le modifiche riguarderanno sostanzialmente i diritti dei consumatori e avranno impatto tra l’altro sui contratti conclusi via internet nell’ambito di attività di vendita on-line di prodotti e/o servizi. Da ciò deriverà la necessità di adeguamento dei siti web che svolgono attività di e-commerce, per evitare di incorrere in sanzioni.
Le modifiche più rilevanti riguardano senza dubbio il diritto di recesso garantito al consumatore, che viene ampliato: il consumatore avrà 14 giorni per recedere dal contratto (attraverso una qualsiasi dichiarazione ovvero la compilazione del modulo standard previsto dal Codice del Consumo), e altri 14 per restituire la merce e ottenere il rimborso. Parallelamente, il venditore dovrà restituire il pagamento – incluse le eventuali spese di consegna “standard” – entro 14 giorni da quando ha avuto notizia della volontà del compratore di recedere dal contratto, fermo il diritto di trattenere il rimborso fino a quando avrà ricevuto i beni ovvero prova documentale della loro spedizione da parte dell’acquirente. Il compratore dovrà quindi farsi carico delle sole spese di restituzione dei beni, e nemmeno di queste qualora il venditore abbia omesso di avvertirlo che tali spese sono a suo carico.
Se il venditore non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine dei 14 giorni iniziali; tuttavia, il venditore può in qualche modo “rimediare”, fornendo al consumatore le informazioni sul recesso entro tali dodici mesi: in tal caso, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Le nuove norme prevedono poi maggiori obblighi informativi a carico del venditore. In primo luogo, il venditore deve garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare; di conseguenza, se l’inoltro dell’ordine implica di cliccare su un pulsante, questo dovrà riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente. Se il venditore non osserva tale obbligo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. In secondo luogo, il venditore dovrà indicare, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. Infine, il venditore dovrà fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.
Tra le norme più rilevanti va ricordata anche quella sul passaggio del rischio: il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni, a meno che il vettore sia stato scelto dal compratore.

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OsservaPrezzi Carburanti, CTCU: con la comparazione notevole risparmio

Un recente confronto eseguito dal Centro Tutela Consumatori Utenti ha dimostrato che confrontando la media dei 10 prezzi di carburanti più economici con quella dei 10 più cari, emerge una differenza di almeno 10 punti percentuali. Ad esempio, utilizzando la nuova app di comparazione dei prezzi messa a punto dal ministero dello Sviluppo Economico, per un pieno di 45 litri (benzina self service) sul tragitto Bolzano-Rovereto la differenza di prezzo dal distributore più caro a quello più economico arriva a quasi 12 euro.

I prezzi di questa banca dati con obbligo di comunicazione da parte di tutti i gestori dei distributori, non vengono purtroppo aggiornati giorno per giorno, seppure i gestori dei distributori sono obbligati ad inserire immediatamente ogni eventuale aumento di prezzo praticato. I consumatori possono dunque estrapolare i prezzi più convenienti dei carburanti offerti, indifferentemente dal luogo in cui si trovano le stazioni di rifornimento (autostrada, strada a scorrimento veloce, altro tipo di strada). Viene indicato sempre il prezzo più conveniente, ovvero quello “self service”, se questo viene offerto per tutto il giorno. Spetta poi ai consumatori prestare la dovuta attenzione e scegliere la pompa “giusta”.

Nel caso in cui alla pompa (ovviamente a quella più economica del singolo distributore) risulti un prezzo maggiore rispetto a quello pubblicato sul database del MISE, sono previste, a carico del gestore, dellesanzioni amministrative. L’Autorità competente per la segnalazione e l’irrogazione delle sanzioni è il Comune (rispettivamente la Polizia Comunale), nel cui territorio ha sede la stazione di servizio.