VULCANO ISLANDA: La poca trasparenza di tour operator e compagnie aeree

Una cosa è sicura. A rimetterci in questa situazione sono stati in primo luogo i consumatori. Se i danni maggiori, determinati dalla cancellazione dei voli, non sono colpa di nessuno, è anche certo che molti danni aggiuntivi avrebbero potuto essere tranquillamente evitati se i passeggeri non fossero stati inutilmente sballottati da un posto all’altro, illusi sulla possibilità di partire, ma, cosa ancora più grave, se non fossero stati privati del diritto all’assistenza e all’informazione. Di questo sono responsabili in primo luogo i tour operator e le compagnie aeree perché, anche tenendo conto di tutte le giustificazioni del caso e della situazione di reale emergenza che anche loro hanno dovuto fronteggiare, non si può dire che abbiano brillato per chiarezza ed indicazioni. Certo non potevano dire quando i voli sarebbero ripresi, visto che non dipendeva da loro, ma dovevano almeno rispettare l’obbligo di legge di informare i passeggeri sui loro diritti e su quanto previsto dalla Carta dei diritti del Passeggero, cosa, purtroppo, avvenuta di rado.

Il Codacons ricorda brevemente alcune accortezze, distinguendo tra chi ha un biglietto aereo e chi ha acquistato un pacchetto turistico con viaggio aereo incluso.
1) Biglietto aereo.
Il consumatore aveva diritto sicuramente all’assistenza gratuita (2 telefonate, o fax o email, e, in relazione al tempo d’attesa, a pasti e bevande o al pernottamento, ossia adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione) e ha diritto al rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Il rimborso, deve essere pagato in contanti, salvo sia il passeggero a preferire buoni viaggio e/o altri servizi. Al posto del rimborso il passeggero può scegliere la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente.
Potrebbe avere diritto anche alla compensazione pecuniaria (250 euro per tratte fino a 1.500 Km, 400 euro tra i 1.500 ed i 3.500 Km o, per le tratte intracomunitarie, oltre 3.500 Km e 600 euro oltre i 3.500 Km al di fuori dell’UE) o, a seconda dei casi, ad un risarcimento, solo nel caso il consumatore abbia subito danni aggiuntivi che si sarebbero potuti evitare se le compagnie avessero adottato tutte le misure del caso. Non basta, quindi, per avere qualcosa in più del semplice rimborso del biglietto, che il volo sia stato cancellato, dato che si tratta di circostanze eccezionali, ma occorre che ci siano colpe aggiuntive della compagnia.
2) Pacchetto turistico.
A) Per chi deve ancora partire. Il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto versato, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo. Se invece sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione. Non ha diritto, invece, ad un risarcimento del danno, essendo un caso di forza maggiore.
B) Per chi era già in vacanza. In caso di rientro anticipato il tour operator deve restituire la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali. L’organizzatore, nei limiti del possibile, deve mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Se non lo fa, il consumatore ha diritto di cercare autonomamente soluzioni alternative per rientrare dalle vacanze e può farsi rimborsare dal tour operator le spese del rientro, salvo siano soluzioni eccessivamente onerose.

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Precauzione antiusura

Da lunedì 12 aprile fino a quando le società non correggeranno le pratiche e condizioni, tornando all’interno della normativa vigente, American Express, Diners e Fiditalia-Eureka non potranno emettere nuove carte, tantomeno quelle revolving.
Già sono conosciuti i pericoli di queste carte come la poca trasparenza, esose condizioni tra tassi e more, ma la cosa più importante da ricordare è il tasso di interesse che supera ampiamente il tasso d’usura.
Se il limite da non superare è 25,23%, queste carte arrivano anche a superare la sogli del 54%!
Il Codacons ha già annunciato la sua class action, ora c’è anche lo stop della Banca d’Italia.
Ricordiamo sempre molta cautela nella decisione di questo genere di carte, arrivare ad alti tassi di interesse è molto semplice.

Attenzione alle Revolving Card

Poter pagare un bene in assenza di liquidità sul conto corrente, chiedere un finanziamento senza aprire pratiche, sono tutte cose molto interessanti, ma quando si tratta di calcolare poi gli interessi su questo ‘fantastico’ servizio, iniziano i problemi.

L’American Express è finita sotto accusa per i tassi da usura.

Facciamo un passo indietro, tutto parte dalla Procura di Trani e dall’indagine dei magistrati pugliesi sui presunti interessi applicati dall’American Express ad alcuni possessori di carte di credito revolving, Gold e Blu. In caso di ritardato pagamento gli interessi arrivavano fino al 54%, un tasso ben sopra la soglia di usura stabilita dalla Banca d’Italia.

Il problema però non è circoscritto all’American Express.

Con queste carte, nel caso di ritardato pagamento, all’utente vengono addebitati interessi di mora, penali legate a rate insolute, spese di recupero crediti, e tante altre più o meno piccole spese.

Attenzione quindi a tutti i risparmiatori che hanno questo tipo di carte, è importante controllare la propria situazione per evitare di incorrere in questi problemi.

Qui non basta solo controllare il Tan e il Taeg, è necessario controllare a quanto ammontano gli interessi di mora, le commissioni di ritardato pagamento, spese per i solleciti di pagamento e molto altro ancora al fine di non incorrere in tassi che rischiano di strozzare l’utente.

Telecom Italia e il nuovo tranello

L’Antitrust ha sanzionato con 115mila euro la società Telecom per l’offerta Tim Tutto Compreso 30 per la violazione degli articoli 20, 22, comma 1, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto l’offerta è stata posta in essere “secondo modalità contrarie alla diligenza professionale e idonee a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio”. L’ammontare della sanzione in realtà è stato decurtato di 10mila euro in quanto il gestore ha tenuto un comportamento collaborativo adottanto una serie di misure a favore dei consumatori volte ad affrontare le problematiche oggetto di contestazione.

Qual era l’offerta?

Nell’offerta “Tutto Compreso 30” è prevista una tariffa di importo contenuto per la navigazione wap effettuata entro specifiche soglie di traffico dati in un arco temporale determinato, oltre il quale, però, le tariffe applicate risultano estremamente onerose.

Con un  canone mensile di 30 euro e un contratto minimo da 24 mesi si poteva usufruire di:

a) un telefono cellulare da scegliere tra una lista predefinita di modelli;

b) 250 minuti di chiamate gratuite nazionali verso tutti i numeri di rete fissa e mobili senza scatto alla risposta;

c) 100 SMS verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e verso i numeri di rete fissa di Telecom;

d) 10 ore di traffico dati navigazione sulla rete World Wide Web (apn ibox.tim.it) e per consultare la casella di posta utilizzando il telefonino come modem, da consumare nel mese solare; 1 giga byte (GB) di traffico dati per navigazione wap (apn wap.tim.it) direttamente sul telefonino senza costi all’accesso da consumare nel mese solare (c.d. bundle). Il bundle di 1 GB si rinnovava automaticamente all’inizio di ciascun mese e, in caso di esaurimento prima della fine del mese, per il traffico wap over bundle sarebbe stata applicata una tariffa a consumo pari a € 0,04/KB, secondo quanto previsto dal profilo di base.

Dove sta il problema.

L’Autorità ha constatato la mancata previsione di adeguati sistemi di informazione e di controllo a favore dei consumatori.

Questo significa che gli utenti non riuscivano a monitorare il traffico dati e quindi rendersi conto del superamento del bundle (la soglia oltre il quale la tariffa diventa particolarmente onerosa) e vedendosi addebitare così importi estremamente elevati per servizi usati in maniera inconsapevole.

ISTAT: REDDITI FAMIGLIE CALO 2,8% IN 2009, PEGGIO DA ’90

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, nel 2009 il reddito disponibile delle famiglie in valori correnti è diminuito del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre la spesa si è contratta dell’1,9%. Inoltre il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% su base annua.
Per il Codacons si tratta di dati che confermano per l’ennesima volta che il Governo non ha saputo e voluto difendere il potere d’acquisto delle famiglie ed il reddito disponibile e la capacità di spesa degli italiani. Le conseguenze di questa politica sconsiderata sono consumi finali in tracollo, Pil pari a quello dell’Italia sotto i bombardamenti, cassaintegrati da record, disavanzo primario pari a quello degli anni di Tangentopoli.
In questo modo l’Italia ha aggravato ulteriormente i fondamentali della sua economia già messi a dura prova dalla crisi internazionale e, se non ci sarà una immediata inversione di tendenza, perderà il treno della ripresa, retrocedendo rispetto alla posizione internazionale che occupava prima dello scoppio della recessione mondiale.
Per questo il Codacons rilancia le sue inascoltate 20 proposte. Eccone 10:

  1. social card doppia da 80 euro al mese e per 4,6 milioni di famiglie
  2. incentivi pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, senza tetti, per tutti i tipi di elettrodomestici ed indipendentemente dalla classe energetica
  3. riduzione Iva dei prodotti alimentari e del gas
  4. possibilità di sospendere il pagamento del mutuo per tutti e per 18 mesi
  5. eliminazione degli “extra-costi’ dalle bollette elettriche
  6. doppio prezzo (ingrosso e dettaglio)
  7. vendite sottocosto libere
  8. orari liberi dei negozi
  9. definizione del “prezzo anomalo’
  10. rafforzamento sanzioni Antitrust.