Occhio al contratto

10 regole per evitare le truffe contrattuali

  1. IL CONTRATTO – Leggere sempre con estrema cura il contratto prima di firmare ed esigere una copia del documento sottoscritto; considerare che atti recanti la dicitura “proposta irrevocabile”, “nota d’ordine”, “richiesta di fornitura”, “modulo cliente” o simili, anche se non sottoscritti dal venditore, ma redatti sulla sua carta intestata, sono vincolanti alla stregua di veri e propri contratti.
  2. IL PREZZO – Diffidare da prezzi che appaiono smisuratamente convenienti, perchè potrebbe trattarsi di un bene di vecchia produzione e/o non a norma, e da offerte che impongano di acquistare in tempi ridotti, così da non consentire di ponderare bene l’effettiva convenienza.
  3. IL PAGAMENTO – Rifiutare di sottoscrivere assegni post-datati o senza data o senza indicazione del beneficiario, anzi apporre sempre la clausola “non trasferibile”; evitare di sottoscrivere contratti di credito al consumo con società finanziarie indicate dal venditore; nel caso di abbonamenti, preferire il pagamento tramite bollettini postali, piuttosto che l’addebito in conto.
  4. LE CLAUSOLE – Non lasciarsi condizionare da clausole fortemente afflittive (previsione di penali, sanzioni o divieto di proporre eccezioni, esoneri da responsabilità, etc.) perché generalmente sono vessatorie e quindi inefficaci nei riguardi del consumatore.
  5. LA CONTESTAZIONE – Contestare immediatamente e per iscritto ogni disservizio o difformità e non limitarsi alla protesta verbale o telefonica. Inviare il reclamo anche all? associazione di riferimento
  6. IL RECESSO – Nel dubbio, se previsto dalla norma, esercitare il diritto di recesso, sempre tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (mai a voce o limitandosi a rispedire la merce al mittente); qualora il venditore tenti di dissuadere il consumatore dall’esercizio di tale facoltà adducendo pesanti penali, si tenga presente che il recesso è sempre -per legge- gratuito e incondizionato.
  7. LE OFFERTE – Comprare un bene in situazioni particolari può comportare un risparmio economico e di tempo per il consumatore, ma anche una maggiore esposizione al rischio di acquisti non rispondenti alle effettive esigenze; diffidare, in particolare, delle vendite organizzate nel corso di giornate promozionali in alberghi, durante le vacanze (soprattutto all’estero), così come della promessa di omaggi nel caso di acquisto, della comunicazione (spesso telefonica) di vincite di vacanze o altri premi.
  8. LA PROVA – Documentare ogni disagio o costo ascrivibile alla controparte (scattare fotografie, raccogliere dichiarazioni di testimoni, conservare fatture di spesa, etc.).
  9. IL GIUDICE – Ricordare che in molti casi è necessario ricorrere al Giudice per far valere la vessatorietà di una clausola, l’invalidità di un contratto, l’inadempimento di un fornitore.
  10. L’AVVOCATO – In alcuni casi la legge consente al consumatore di difendersi personalmente in via stragiudiziale ed anche davanti al Giudice; stare in giudizio personalmente, tuttavia, può comportare dei rischi, se la controparte è assistita da un legale. Nel dubbio sulla validità di specifiche clausole è bene che il contratto sia sottoposto all’esame di un avvocato esperto nella tutela del consumatore.
FacebookTwitterGoogle+LinkedInCondividi

CASSAZIONE: VACANZA RISARCITA SE MARE NON E’ COME DA DEPLIANT

IL 15% DELLE LAMENTELE DEI TURISTI ITALIANI RIGUARDA PROPRIO I DEPLIANT INGANNEVOLI

“Dopo questa sentenza della Corte di Cassazione, farebbero bene a preoccuparsi le agenzie di viaggio e i tour operator, e a modificare in fretta i depliant illustrativi in modo che siano assolutamente attinenti alla realtà”. Così il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, commenta la decisione della Cassazione che ha condannato un tour operator a risarcire una coppia di turisti, in quanto il mare non era limpido e la spiaggia non era pulita come appariva dal depliant promozionale del soggiorno organizzato.
“Questa sentenza apre la strada a centinaia di cause analoghe in tutta Italia – prosegue Rienzi – Ogni anno, infatti, riceviamo migliaia di segnalazioni da parte di turisti italiani ingannati da depliant illustrativi che promettevano condizioni assai diverse da quelle riscontrate nel luogo di vacanza, e diverse cause sono state già vinte dal Codacons dinanzi ai giudici di pace. Solo nel 2009 il 15% delle segnalazioni ricevute dall’associazione nel settore vacanze, ha riguardato proprio promesse non mantenute dai cataloghi e depliant dei tour operator’.

PUBBLICITA’ INGANNEVOLE: 1 CITTADINO SU 3 NE E’ VITTIMA

FENOMENO IN CRESCITA: OLTRE 2.700 SEGNALAZIONI INVIATE ALL’ANTITRUST SOLO NELL’ULTIMO ANNO

Il Codacons lancia l’allarme sul fenomeno della pubblicità ingannevole, realtà che in Italia si sta velocemente ingigantendo rispetto agli anni passati.
“Il periodo di crisi economica che ha coinvolto anche il nostro paese ha portato ad una riduzione dei consumi da parte delle famiglie, e ad una maggiore attenzione nelle scelte e negli acquisti da parte dei consumatori. Una tale situazione – spiega il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – ha fatto si che le aziende si ingegnassero nel tentativo di spingere i cittadini ad acquistare i loro prodotti, facendo però crescere al tempo stesso i casi di pubblicità ingannevole”.
La stessa Antitrust, nell’ultima relazione annuale, ha attestato un incremento delle segnalazioni in questo settore, passate in un anno da 1.591 a 2.781.
“Parallelamente aumenta però anche il numero delle vittime della pubblicità ingannevole – prosegue Rienzi – In base alle nostre stime, nel 2009 1 cittadino su 3 è caduto nella trappola dei messaggi pubblicitari ingannevoli, effettuando acquisti o scelte di natura economica sulla base di pubblicità rivelatesi fuorvianti”.

GIOCHI: Troppi gratta e vinci nelle mani di minorenni

E’ VIETETO VENDERE I GRATTA E VINCI AI MINORENNI.

Il Codacons solleva oggi il problema dei “Gratta e vinci” la cui vendita per legge è vietata ai minorenni, ma che vengono venduti indiscriminatamente a tutti senza controlli sull’età degli acquirenti.
“Il ‘Gratta e vinci’, chiamato anche lotteria istantanea, è a tutti gli effetti un gioco d’azzardo gestito direttamente dai Monopoli di Stato acquistabile presso tutte le tabaccherie, in molti bar ed edicole – spiega il Codacons – Come qualsivoglia gioco d’azzardo, è vietata la partecipazione ai minorenni (art. 719 c.p.), ma nonostante ciò, sono centinaia in tutta Italia i distributori automatici a cui possono accedere persone di ogni età, compresi i bambini.”
“Il problema – prosegue l’associazione – appare molto grave se si pensa che la malattia mentale denominata Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) sta iniziando a colpire sempre più i giovani (fascia largamente interessata è quella dei minori di età) a causa della facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. In particolare a contribuire all’aumento del gioco d’azzardo tra le fasce giovanili della popolazione sono la crescente liberalizzazione, la maggiore tolleranza e addirittura l’incoraggiamento verso il gioco d’azzardo sviluppatosi in questi ultimi anni e percepito come innocuo; la ritardata consapevolezza del problema; la scarsa attenzione nei confronti di programmi per la formazione di una coscienza collettiva sui problemi legati al gioco.”
Per tali ragioni il Codacons ha inviato oggi una lettera ai Monopoli di Stato e al Consorzio Lotterie Nazionali, in cui si chiede di vigilare sul divieto di vendita dei gratta e vinci ai minorenni, con richiesta di vietarne la vendita su tutto il territorio italiano ai minorenni.