Class Action contro le sigarette prodotte dalla B.A.T. Italia s.p.a

(Immagine di Emilie Rollandin)

Il 31 maggio è la ”Giornata mondiale senza tabacco”. In occasione dell’annuale convegno sul tabagismo organizzato a Roma dall’Istituto Superiore di Sanità, il Codacons ha presentato una nuova e clamorosa class action, che può a tutti gli effetti essere considerata la più grande ed estesa azione collettiva avviabile in Italia.
L’azione riguarda gli 11 milioni di fumatori esistenti nel nostro paese (dato accertato appena pochi giorni fa dall’Iss), ciascuno dei quali potrà chiedere un risarcimento – anche se non ha subìto specifiche malattie da fumo – di migliaia di euro alle multinazionali del tabacco.
L’azione collettiva è partita nei confronti della BAT Italia s.p.a. e potranno aderirvi tutti i fumatori dei marchi di sigarette prodotti da tale società (circa 3,5 milioni di cittadini in Italia).
I machi di sigarette in questione sono:

  • MS / MS Club
  • Alfa
  • Bis
  • Brera
  • Colombo
  • Cortina
  • Esportazione
  • Eura
  • HB
  • Kent
  • Lido
  • Mundial
  • Nazionale /Nazionali, N80
  • Rothmans
  • SAX Musical
  • St. Moritz
  • Stop
  • Super
  • Zenit
  • Vogue
  • Dunhill
  • Kent
  • Lucky Strike
  • Pall Mall

Il presupposto principale della class action poggia sulla responsabilità di BAT Italia per non aver eliminato dalle sigarette la nicotina, e per aver incrementato gli effetti di dipendenza dalla nicotina aggiungendo al tabacco oltre 200 additivi.
Il risarcimento che ciascun fumatore può richiedere aderendo all’azione del Codacons è pari a 3.000 euro, per un totale complessivo di 10,5 miliardi di euro.
Sul fronte della giurisprudenza, la class action si basa su una sentenza della Corte di Cassazione (n. 26516/09) che ha così stabilito: “la produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano una attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., poichè i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in se, per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall’ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute”.

Da ciò ne deriva che il produttore di sigarette, esercitando attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c. è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall’attività che svolge, se non prova di aver adottato “tutte le misure idonee a evitare il danno”.

A sostegno di questa class action è stato presentato un importantissimo studio svizzero commissionato dall’Ufficio federale della Sanità Pubblica, che dimostra come lo scopo degli oltre 200 additivi inseriti nelle sigarette sia quello di aumentare la dipendenza nei fumatori. Si legge testualmente nella ricerca svizzera:
“La quantificazione di alcune di queste sostanze ha fatto registrare, tra le altre cose, elevate concentrazioni di mentolo in sigarette non mentolate (0,02-13,3 μg/g), di 2-etil-1-esanolo (0,06-12 μg/g) e di alcol benzilico (6,6-40,8 μg/g), tutte ottenute mediante aggiunta. Tra questi, a porre problemi è soprattutto il mentolo poiché rallenta la decomposizione della nicotina e sembra rendere più piacevole l’inalazione e il transito attraverso le vie respiratorie.[…] Concludendo, si è stabilito che mediante la diffusa aggiunta di mentolo e l’alta concentrazione di ammonio si influisce sull’inalazione del fumo e sul potenziale di stimolazione della dipendenza della sigaretta”.
“Al tabacco delle sigarette vengono anche aggiunti – come riferisce sempre lo studio in questione – oltre che i composti di ammonio e il mentolo, di cui sono state spiegate le connessioni con la nicotina e la dipendenza, anche il cacao e la liquirizia.”
Da oggi attraverso i moduli pubblicati sul sito www.codacons.it i fumatori dei marchi prodotti dalla B.A.T. Italia S.p.a. potranno fornire la propria preadesione alla class action promossa dal Codacons.

Sul blog www.carlorienzi.it è invece pubblicata la lista completa degli additivi inseriti nelle sigarette.

È possibile scaricare il modulo al seguente link

COMPILA IL MODULO

FacebookTwitterGoogle+LinkedInCondividi

Iscrizione gratis per un anno se doni il 5×1000 al Codacons

CHE COS’E’ IL 5 X 1000

La norma relativa al 5 per mille, contenuta nel DL 273/05 successivo alla Legge Finanziaria, è diventata operativa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2006.
In base al decreto, il 5 per mille delle imposte dovute allo Stato può essere destinato, a scelta del contribuente, a favore di:

  • Onlus, ONG e cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute
  • enti di ricerca scientifica e universitaria
  • enti di ricerca sanitaria
  • attività di assistenza sociale promossa dal proprio Comune di residenza

La scelta del 5 per mille si aggiunge all’opzione del classico 8 per mille destinato allo Stato, alla Chiesa Cattolica e ad altre confessioni religiose che hanno raggiunto un’intesa con lo Stato Italiano.

Quest’anno ogni contribuente che compila il 730, l’Unico o il CUD può scegliere di destinare a una Organizzazione Onlus come il CODACONS il 5 x 1000, che altrimenti andrebbe allo Stato.
Non è una tassa aggiuntiva, nè un sostituto dell’ 8 x 1000, ma semplicemente un modo scegliere a chi destinare parte delle proprie tasse.

COME DEVOLVERE IL 5 X 1000 AL CODACONS? Istruzioni per l’uso..

Nel modulo della dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico), trovi un riquadro ad hoc per il 5 x 1000, a questo punto:

  1. Firma nel quadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, ecc.’
  2. Riporta sotto la tua firma il codice fiscale del CODACONS: 91045920070
  3. Riteniamo che anche il CAF e il professionista che abbiano ricevuto mandato dal contribuente di compilare il modulo delle tasse possa barrare la casella e indicare il Codacons, rientrando tale facoltà in mancanza di istruzioni diverse nel mandato conferito.
  4. Il professionista o il contribuente deve inviare in busta o via e-mail la parte del modello – solo quella parte – che comprende la scelta del Codacons per il versamento del 5 per mille e le generalità del contribuente, possibilmente con un numero telefonico, al Codacons e in particolare all’indirizzo di posta CODACONS – Via Abbè Gorret, 29 – 11100 Aosta e/o all’indirizzo e-mail info@codacons.vda.it
    N.B. Senza la trasmissione di questi riferimenti non ci è possibile inviare tessera
  5. Il professionsita o il contribuente sono a conoscenza che con la forma della indicazione CODACONS come associazione cui devolvere il 5 per mille chiede di essere iscritto alla associazione come socio aggregato
  6. Il nominativo del contribuente verrà quindi inserito negli elenchi degli iscritti Codacons e sarà gestito nel rispetto della privacy.

DOMANDE FREQUENTI SUL 5 X 1000

  • Il 5 x 1000 dell’IRPEF è un costo aggiuntivo per il contribuente?
  • No. Se il contribuente non firma nell’apposito riquadro del 5 x 1000, questo rimane allo Stato. Firmando uno dei quattro riquadri presenti nei moduli per la dichiarazione dei redditi e inserendo il codice fiscale dell’associazione prescelta invece il contribuente sceglie a chi destinare questa quota.
  • Il 5 x 1000 sostituisce l’8 x 1000?
  • La scelta di destinare il 5 x 1000 e l’8 x 1000 non sono in alcun modo alternative fra loro; si possono scegliere indipendentemente l’una dall’altra.
  • Cosa devo fare per donare il mio 5 x 1000 al CODACONS?
  • E’ semplicissimo: basta firmare nel riquadro di pertinenza delle onlus, (il primo in alto a sinistra intitolato “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni’) e specificare il codice fiscale del CODACONS (97102780588) nello spazio sotto la firma
  • Che succede se firmo soltanto senza indicare il codice fiscale?
  • Se non viene indicato il codice fiscale le somme saranno ripartite in modo proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria.
  • Dove posso avere tutte le informazioni sulla normativa che regola il 5 x 1000?
  • Basta andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.it

Nasce la conciliazione tra Trenitalia e consumatori

Il 4 marzo scorso Trenitalia e le associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un nuovo accordo che estende la procedura di conciliazione su tutto il territorio nazionale riguardante i reclami relativi ai viaggi effettuati a partire dal 1° gennaio 2010 sui treni Trenitalia ES AV Fast, ES AV, ES Fast, Es, Es City, IC, ICN ad esclusione dei treni oggetto di contratto di servizio.

Se un reclamo non ha avuto una risposta soddisfacente o non ha ricevuto alcuna risposta entro sessanta giorni dalla presentazione, è possibile accedere alla conciliazione per il tramite di una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo.

La domanda di conciliazione deve essere inviata:
– entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo
– in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo
– compilando l’apposito modulo di richiesta da inoltrare via fax, raccomandata AR o in via telematica; tramite le Associazioni firmatarie; direttamente all’ Ufficio Conciliazioni di Trenitalia-Piazza della Croce Rossa,1 00161-Roma, al fax 06 44103490, oppure all’indirizzo email conciliazioni@trenitalia.it (in questo caso va allegato in formato elettronico, il modulo firmato)

Se non viene indicata l’Associazione che dovrà rappresentare il cliente nella conciliazione, Trenitalia provvederà ad assegnare la domanda ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo in applicazione di un criterio turnario.

La Commissione di Conciliazione, composta da Conciliatori designati da Trenitalia e dalle Associazioni dei Consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali, della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità, valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che comunque verrà sottoposta al cliente per l’eventuale accettazione.

RIFLESSIONE SUL NUOVO CONSUMERISMO

AOSTA 27 FEBBRAIO 2010

IL NUOVO SOVRANO DEL MERCATO: IL CONSUMATORE .

Giampiero Marovino

Gianpaolo Fabris professore ordinario di Sociologia dei Consumi all’Università San Raffaele, considerato uno dei maggiori esperti nello studio del consumatore e della comunicazione d’impresa in un articolo, redatto per il “Sole 24 ore” analizza l’attuale rapporto che le Aziende hanno con il Consumatore e l’attenzione che le Stesse continuano a dare al marketing orientato alle vendite, anziché cogliere anzitempo il cambiamento in atto di un consumatore maturo e non più condizionabile.

Non posso che condividere l’analisi fatta da Gianpaolo Fabris non solo per la mia funzione svolta in associazione dei consumatori –sicuramente un osservatorio privilegiato– ma anche per le esperienze di lavoro sul marketing aziendale e sulle analisi dei bisogni dei consumatori .

Per meglio afferrare il concetto di “consumatore sovrano del mercato” è bene fare qualche passo indietro nel tempo dalle fasi storiche del marketing, si parte con: orientamento al prodotto, in quanto dalla fine dell’ottocento all’inizio del novecento era fondamentale produrre in quanto i bisogni dei consumatori erano così estesi che tutto ciò che le aziende producevano veniva consumato e utilizzato.

La terza fase detta dell’orientamento al marketing sta ancora caratterizzando le strategie della maggioranza delle aziende: sollecitare la domanda mediante la ricerca dei bisogni come il marketing –mix insegna, classica la frase “ il marketing non crea il bisogno ma lo soddisfa”.

Fino ad ora il consumatore è stato visto come soggetto passivo che poteva essere conquistato attraverso strategie di marketing ben concepite senza pensare al consumatore quale reale interlocutore dell’impresa.

Dal nostro “privilegiato” osservatorio le associazioni dei consumatori hanno da tempo capito che lo sviluppo del consumerismo porta obbligatoriamente le imprese a pensare di attuare la quarta fare: orientamento al consumatore. Un consumatore con sempre maggior potere contrattuale e che intende avvalersene utilizzando la normativa che regola il mercato.

Orientarsi al consumatore significa capacità di soddisfare i bisogni rispettando le regole ma soprattutto capire che il consumatore è il nuovo protagonista del mercato.

Diventato adulto e maturo il consumatore impone alle aziende un adeguamento. Le nuove esigenze impongono al prodotto una sempre crescente quota di servizi di personalizzazione e di qualità. La consapevolezza che la fedeltà alla marca stia diventando un rilevante fattore strategico è evidente per tutti; deve però entrare concettualmente a sistema, le difficoltà per attuarlo sono ancora molte ma non così grandi da farci temere un ripensamento .

Una mano al consumatore la porta internet: la porta aperta sul mondo; che permette in tempo reale il confronto sul prezzo del prodotto e sulle caratteristiche, una informativa che nel contesto giornaliero dell’acquisto si fa.

Teorizzare il marketing relazionale non è una utopia, ritengo che sia già in atto attraverso il Direct Marketing in particolare per la vendita dei servizi. Il prossimo futuro vede il consumatore monitorato in tutte le fasi della vita quotidiana da tutte quelle imprese che già da tempo hanno intuito che la transazione in atto passa da un sistema unidirezionale a quello bidirezionale che sarà il consumatore a determinare le fortune o le sfortune di molte imprese.