In calce al frontespizio della nuova cartella dono precisati i nuovi poteri degli agenti della riscossione in caso di mancato pagamento nel termine di legge. L’agente può ora disporre l’esecuzione forzata dei crediti vantati dal debitore nei confronti dei terzi, quali lo stipendio, le parcelle e le somme dispopnibili sui conti correnti. Questo nuovo pignoramento è previto nell’articolo 72 bis del Dpr 602/73.
Facendo un esempio pratico, se il soggetto debitore è un lavoratore dipendente, l’agente della risossione può avanzare al datore di lavoro la richiesta di versare sino ad un quinto dello stipendio per estinguere il debito del dipendente. Questa procedura viene effettuata senza l’intervento del giudice e a volte all’insaputa dello stesso debitore.
L’agente della riscossione può procedere al pignoramento di qualunque credito, con l’eccezzione delle pensioni. Questo significa che anche le disponibilità bancarie possono essere aggredite, come ricorda la nuova modulistica della cartella.
Si ricorda che le società di Equitalia possono accedere all’anagrafe dei conti finanziari, che segnala i rapporti intrattenuti dal contribuente con tutti gli istituti finanziari stabiliti in Italia. Una volta individuata la banca con la quale il debitore ha rapporti, l’agente può notificare alla stessa una richiesta di dichiarazione stragiudiziale nella quale siano dettagliati le somme e i valori detenuti dall’istituto per conto del debitore stesso.
Nel caso il terzo non ottemperi all’ordine dell’agente della rispoccione, l’unica conseguenza è l’attivazione della procedura di pignoramento ordinaria davanti al giudice.
In caso di mancato pagamento è possibile il fermo dei veicoli e l’ipoteca sui beni immobili.
Fonte: Il Sole24Ore