Conciliazione Vallenergie – Associazioni dei Consumatori

Aosta, 27 aprile 2010 – Entro il prossimo giugno verrà ratificato il regolamento attuativo per la gestione della procedura di Conciliazione: è quanto stabilito questa mattina nel corso della riunione del Tavolo per la Conciliazione fra Vallenergie e le Associazioni dei Consumatori, cui hanno partecipato ADICONSUM, ADOC, AVCU, CODACONS, FEDERCONSUMATORI, LA CASA DEL CONSUMATORE, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.

Tra i temi che potranno essere risolti grazie allo strumento della conciliazione, la mancata presentazione della domanda per ottenere lo sconto regionale del 30% sulla bolletta elettrica per il biennio 2008-2009: una controversia che, secondo quanto stabilito nel corso dell’incontro, verrà risolta entro la fine del 2010.

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Call Center nel mirino: sanzione per 932mila euro

Dopo numerose denunce inoltrate dagli utenti, l’Agcom ha attivato delle verifiche sui comportamenti delle compagnie telefoniche. Ne è risultato che, in violazione della delibera 79/09/CONS, gli operatori coinvolti non hanno fornito in molti casi né il codice dell’operatore, né il codice della pratica di reclamo, anche se l’utente lo richiedeva specificatamente.

Quando un utente chiama i call center per un reclamo infatti, ha il diritto di conoscere il codice identificativo dell’operatore e il numero della pratica che lo riguarda.

Così il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riunitasi sotto la presidenza di Corrado Calabrò, ha deliberato una multa di 290mila euro a carico di Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni, Fatstweb, Tiscali Italia e Opitel-Tele2.

L’Autorità non si è fermata qui e ha sanzionato anche la società H3G con una multa di 58mila euro dopo aver accertato che la società non fornisce assistenza telefonica gratuita, ma addebita un costo di 0,33 euro agli utenti.

Inoltre, sono emersi altri comportamenti illegittimi da parte degli operatori, con ulteriori sanzioni, per la mancata interruzione del processo di portabilità nonostante l’esercizio del diritto di recesso nei termini e nelle modalità di legge; per il passaggio ad un altro operatore in assenza della preventiva acquisizione del consenso del titolare della linea; per la mancata comunicazione all’Autorità dell’indirizzo Internet relativo ai piani tariffari e alle relative condizioni contrattuali e le mancata pubblicazione sul sito web della società dell’elenco delle offerte vigenti; per la fornitura di servizi e sovrapprezzo attraverso l’utilizzo di numerazioni diverse da quelle stabilite dal Piano di numerazione.

Fonte: Agcom