Quando si stipula un contratto di acquisto di una multiproprietà, questo non è valido nel caso non venga specificato con chiarezza il suo oggetto che consiste nel periodo nel quale il diritto può essere esercitato.
Sono stati i legali della Confconsumatori a ottenere questa importante vittoria dopo aver assistito una coppia con in mano un contratto che dava il diritto di occupazione in un non meglio precisato “periodo di codice rosso di stagione alta”.
A causa di questa sentenza la società venditrice del pacchetto di timesharing è stata condannata alla restituzione dell’importo versato dagli acquirenti, più gli interessi.
È stato inoltre ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una societa’ finanziaria, così per effetto domino, anche quest’ultimo è stato dichiarato nullo pretendendo così la restituzione di quanto ratealmente pagato dai consumatori.