Class Action contro le sigarette prodotte dalla B.A.T. Italia s.p.a

(Immagine di Emilie Rollandin)

Il 31 maggio è la ”Giornata mondiale senza tabacco”. In occasione dell’annuale convegno sul tabagismo organizzato a Roma dall’Istituto Superiore di Sanità, il Codacons ha presentato una nuova e clamorosa class action, che può a tutti gli effetti essere considerata la più grande ed estesa azione collettiva avviabile in Italia.
L’azione riguarda gli 11 milioni di fumatori esistenti nel nostro paese (dato accertato appena pochi giorni fa dall’Iss), ciascuno dei quali potrà chiedere un risarcimento – anche se non ha subìto specifiche malattie da fumo – di migliaia di euro alle multinazionali del tabacco.
L’azione collettiva è partita nei confronti della BAT Italia s.p.a. e potranno aderirvi tutti i fumatori dei marchi di sigarette prodotti da tale società (circa 3,5 milioni di cittadini in Italia).
I machi di sigarette in questione sono:

  • MS / MS Club
  • Alfa
  • Bis
  • Brera
  • Colombo
  • Cortina
  • Esportazione
  • Eura
  • HB
  • Kent
  • Lido
  • Mundial
  • Nazionale /Nazionali, N80
  • Rothmans
  • SAX Musical
  • St. Moritz
  • Stop
  • Super
  • Zenit
  • Vogue
  • Dunhill
  • Kent
  • Lucky Strike
  • Pall Mall

Il presupposto principale della class action poggia sulla responsabilità di BAT Italia per non aver eliminato dalle sigarette la nicotina, e per aver incrementato gli effetti di dipendenza dalla nicotina aggiungendo al tabacco oltre 200 additivi.
Il risarcimento che ciascun fumatore può richiedere aderendo all’azione del Codacons è pari a 3.000 euro, per un totale complessivo di 10,5 miliardi di euro.
Sul fronte della giurisprudenza, la class action si basa su una sentenza della Corte di Cassazione (n. 26516/09) che ha così stabilito: “la produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano una attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., poichè i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in se, per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall’ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute”.

Da ciò ne deriva che il produttore di sigarette, esercitando attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c. è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall’attività che svolge, se non prova di aver adottato “tutte le misure idonee a evitare il danno”.

A sostegno di questa class action è stato presentato un importantissimo studio svizzero commissionato dall’Ufficio federale della Sanità Pubblica, che dimostra come lo scopo degli oltre 200 additivi inseriti nelle sigarette sia quello di aumentare la dipendenza nei fumatori. Si legge testualmente nella ricerca svizzera:
“La quantificazione di alcune di queste sostanze ha fatto registrare, tra le altre cose, elevate concentrazioni di mentolo in sigarette non mentolate (0,02-13,3 μg/g), di 2-etil-1-esanolo (0,06-12 μg/g) e di alcol benzilico (6,6-40,8 μg/g), tutte ottenute mediante aggiunta. Tra questi, a porre problemi è soprattutto il mentolo poiché rallenta la decomposizione della nicotina e sembra rendere più piacevole l’inalazione e il transito attraverso le vie respiratorie.[…] Concludendo, si è stabilito che mediante la diffusa aggiunta di mentolo e l’alta concentrazione di ammonio si influisce sull’inalazione del fumo e sul potenziale di stimolazione della dipendenza della sigaretta”.
“Al tabacco delle sigarette vengono anche aggiunti – come riferisce sempre lo studio in questione – oltre che i composti di ammonio e il mentolo, di cui sono state spiegate le connessioni con la nicotina e la dipendenza, anche il cacao e la liquirizia.”
Da oggi attraverso i moduli pubblicati sul sito www.codacons.it i fumatori dei marchi prodotti dalla B.A.T. Italia S.p.a. potranno fornire la propria preadesione alla class action promossa dal Codacons.

Sul blog www.carlorienzi.it è invece pubblicata la lista completa degli additivi inseriti nelle sigarette.

È possibile scaricare il modulo al seguente link

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Nasce la conciliazione tra Trenitalia e consumatori

Il 4 marzo scorso Trenitalia e le associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un nuovo accordo che estende la procedura di conciliazione su tutto il territorio nazionale riguardante i reclami relativi ai viaggi effettuati a partire dal 1° gennaio 2010 sui treni Trenitalia ES AV Fast, ES AV, ES Fast, Es, Es City, IC, ICN ad esclusione dei treni oggetto di contratto di servizio.

Se un reclamo non ha avuto una risposta soddisfacente o non ha ricevuto alcuna risposta entro sessanta giorni dalla presentazione, è possibile accedere alla conciliazione per il tramite di una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo.

La domanda di conciliazione deve essere inviata:
– entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo
– in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo
– compilando l’apposito modulo di richiesta da inoltrare via fax, raccomandata AR o in via telematica; tramite le Associazioni firmatarie; direttamente all’ Ufficio Conciliazioni di Trenitalia-Piazza della Croce Rossa,1 00161-Roma, al fax 06 44103490, oppure all’indirizzo email conciliazioni@trenitalia.it (in questo caso va allegato in formato elettronico, il modulo firmato)

Se non viene indicata l’Associazione che dovrà rappresentare il cliente nella conciliazione, Trenitalia provvederà ad assegnare la domanda ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo in applicazione di un criterio turnario.

La Commissione di Conciliazione, composta da Conciliatori designati da Trenitalia e dalle Associazioni dei Consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali, della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità, valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che comunque verrà sottoposta al cliente per l’eventuale accettazione.