Il 4 marzo scorso Trenitalia e le associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un nuovo accordo che estende la procedura di conciliazione su tutto il territorio nazionale riguardante i reclami relativi ai viaggi effettuati a partire dal 1° gennaio 2010 sui treni Trenitalia ES AV Fast, ES AV, ES Fast, Es, Es City, IC, ICN ad esclusione dei treni oggetto di contratto di servizio.
Se un reclamo non ha avuto una risposta soddisfacente o non ha ricevuto alcuna risposta entro sessanta giorni dalla presentazione, è possibile accedere alla conciliazione per il tramite di una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo.
La domanda di conciliazione deve essere inviata:
– entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo
– in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo
– compilando l’apposito modulo di richiesta da inoltrare via fax, raccomandata AR o in via telematica; tramite le Associazioni firmatarie; direttamente all’ Ufficio Conciliazioni di Trenitalia-Piazza della Croce Rossa,1 00161-Roma, al fax 06 44103490, oppure all’indirizzo email conciliazioni@trenitalia.it (in questo caso va allegato in formato elettronico, il modulo firmato)
Se non viene indicata l’Associazione che dovrà rappresentare il cliente nella conciliazione, Trenitalia provvederà ad assegnare la domanda ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo in applicazione di un criterio turnario.
La Commissione di Conciliazione, composta da Conciliatori designati da Trenitalia e dalle Associazioni dei Consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali, della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità, valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che comunque verrà sottoposta al cliente per l’eventuale accettazione.